La raccomandata informativa nella riscossione dei contributi previdenziali

Il presente elaborato si pone l’obiettivo di illustrare quando la notifica diretta possa reputarsi legittima e quando invece non possa ritenersi tale, soffermandosi a tale scopo sulla principale normativa di riferimento nonché sull’analisi della giurisprudenza intervenuta di recente sulla presente tematica.
Nella pratica si pone spesso il problema della notificazione diretta delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito. In particolare, ci si è interrogati circa la natura giuridica dell’istituto in funzione della disciplina applicabile: quella della legge n. 890/1982 o quella del servizio postale ordinario?
Come previsto dall’art. 14 della L. n. 890/1982, la cartella di pagamento può essere notificata tramite il servizio postale mediante invio di lettera raccomandata, in plico chiuso, con avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte.
Si prescinde, perciò, dall’intermediazione del messo o dell’ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell’ufficiale postale).
Si tratta di notifica diretta, che per espressa previsione normativa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone indicate dal comma 3 del citato art. 26.
In ambito previdenziale, pure l’art. 30, comma 4, seconda parte, del D.L. n. 78/2010 dispone genericamente che l’avviso di addebito può essere notificato dall’INPS mediante raccomandata con avviso di ricevimento. E in mancanza anche in questo caso di specifica disciplina, è da ritenere che l’Istituto debba seguire le regole poste per la cartella dall’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, alla stregua del rinvio operato dal comma 14 dell’art. 30 del D.L. suddetto.
    Indice

La posizione della Corte Costituzionale e della giurisprudenza
Aspetti problematici
Osservazioni conclusive e prospettive future

1. La posizione della Corte Costituzionale e della giurisprudenza
Come più volte ricordato dalla Suprema Corte di legittimità[1], la notifica diretta a mezzo posta non è disciplinata dalla L. n. 890/1982, ma esclusivamente dalle norme concernenti il servizio postale ordinario che prevedono espressamente la consegna dell’atto direttamente al destinatario o, in sua mancanza, a un altro soggetto legittimato a riceverlo (familiare o persona addetta alla casa), nonché attribuiscono all’ufficiale postale il compito di curare la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario o del consegnatario.
Proprio in ragione della sua idoneità a incidere direttamente in forma esecutiva sul patrimonio del soggetto che ne è destinatario, parte della dottrina[2] ha prospettato l’idea di considerare giuridicamente inesistente l’accertamento esecutivo spedito direttamente per posta raccomandata e non ritualmente notificato tramite ufficiale giudiziario.
In effetti, questa modalità di notifica è stata tacciata di incostituzionalità nella parte in cui autorizza l’agente della riscossione alla notifica “diretta” delle cartelle esattoriali, con diminuzione di garanzie per il destinatario rispetto alla notifica ordinaria.
Contrariamente a quanto da più parti auspicato[3], la Consulta con sentenza n. 175/2018 ha invece affermato la legittimità costituzionale delle disposizioni censurate, là dove prevedono una forma di notificazione degli atti impositivi senza le garanzie nella fase di consegna del plico previste dalla L. n. 890/1982 per le notificazioni a mezzo posta effettuate dall’ufficiale giudiziario, dal messo comunale o speciale.
In buona sostanza, la Corte Costituzionale ha ritenuto che tale forma “semplificata” di notificazione trova giustificazione nell’accentuato ruolo pubblicistico dell’agente per la riscossione, volto ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.
Pertanto, la notifica diretta degli atti tributari a mezzo posta, senza l’intermediazione dell’agente notificatore, attraverso la spedizione di plico raccomandato con avviso di ricevimento, non viola il diritto di azione e di difesa del destinatario dell’atto e, quindi, è modalità di notifica costituzionalmente legittima.
A ben vedere, i giudici della Corte Costituzionale[4] hanno confermato l’orientamento della Corte di Cassazione[5] secondo cui la notifica diretta a mezzo posta degli atti impositivi è ammissibile e non è disciplinata dalla L. n. 890/1982, ma solo dalle norme in tema di servizio postale ordinario, ritenendo costituzionalmente legittima tale forma di notifica con riferimento alla consegna dell’atto al destinatario o ad altro soggetto abilitato a riceverlo.
Inoltre, la Consulta precisa che la mancanza, in concreto, di «effettiva conoscenza» dell’atto, per causa non imputabile, può legittimare il destinatario a richiedere la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, secondo comma, del codice di procedura civile.
Eppure, nonostante ciò, si deve convenire che, avallandosi la generalizzata ammissibilità della c.d. notifica diretta a mezzo posta, vengono dimenticate notazioni di fondamentale inquadramento che portano a distinguere tra le misure di conoscenza di un atto la <<notificazione>> dalla <<comunicazione>>, in quanto, nella prima il contratto tra l’autore dell’atto e il suo destinatario avviene per il tramite di un soggetto terzo all’uopo specificamente abilitato a svolgere l’attività di intermediazione fungendo così da vero e proprio agente della notificazione, mentre nella comunicazione è lo stesso autore dell’atto che contatta il suo destinatario[6].
Avremo modo, di qui a breve, di soffermarci su questi specifici e fondamentali aspetti affrontati dalla Corte.
Qui mi limito ad osservare che, solo una riflessione astratta, disancorata dalla prassi concreta, potrebbe oggi ricavare un canone interpretativo dall’art. 6 L. n. 212/2000 che valga a compensare, sul piano diverso (quello della rimessione in termini), lo scarto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva.

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2. Aspetti problematici
Pur essendo molteplici le riflessioni che le decisioni in commento sollecitano, ci limiteremo ad affrontare il tema della raccomandata informativa nel procedimento riguardante la riscossione dei crediti previdenziali. Infatti, tra le problematiche rimaste ancora aperte, di grande interesse appare quella relativa alla notifica diretta per compiuta giacenza[7].
Sul punto, l’art. 30 D.L. n. 78/2010 prevede che <<l’avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento>>.
Inoltre, occorre por mente al fatto che il citato art. 30 D.L. 78/2010 che ha introdotto l’avviso di addebito, ha anche previsto, al comma 14 che <<Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all’INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall’avviso di addebito contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione>>.
Ebbene, l’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in merito alle modalità di notificazione della cartella, prevede, all’ultimo comma che <<nei casi previsti dall’art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune>>.
Ciò posto, su tale disposizione è intervenuta la Corte Costituzionale[8] che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’impugnato terzo comma (corrispondente all’attualmente vigente quarto comma) dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui dispone che, <<Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600>>, invece che: <<Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600>>.
Per effetto di tale pronuncia, nei casi di irreperibilità “relativa” (cioè nei casi di cui all’art. 140 c.p.c.), sarà applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell’ultimo comma dello stesso art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale – come visto – <<Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto>> n. 600 del 1973 e, quindi, in base all’interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell’art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l’alinea del primo comma dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Ma, a differenza di questa ipotesi, la stessa Corte Costituzionale[9], in tema di notificazione di cartella per tributi, ha ritenuto che nella fattispecie della notificazione “diretta” ex art. 26, primo comma, qui in esame, vi è un più elevato livello di conoscibilità – ossia di possibilità che si raggiunga, per il notificando, l’effettiva conoscenza dell’atto – stante l’avvenuta consegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo.
La precisazione dovrebbe portare a ritenere che la Consulta abbia inteso fare riferimento alla notifica perfezionatasi comunque con la consegna dell’atto a una delle persone abilitate alla ricezione.
In proposito, la Corte di Cassazione ha invero osservato che, in caso di mancato recapito all’indirizzo del destinatario di un piego soggetto alla disciplina delle raccomandate ordinarie – in applicazione non diretta ma analogica della disciplina prevista per le raccomandate AG dall’articolo 8 della legge 890/1982 – la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio (vale a dire, dalla data dell’immissione, attestata dall’agente postale, nella cassetta della corrispondenza del destinatario) dell’avviso di giacenza… ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore[10].
Il tratto differenziale più significativo della notifica semplificata attiene insomma alla mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (c.d. CAN) nel caso in cui il plico non sia consegnato direttamente al destinatario e in quello più specifico di consegna del plico al portiere.
L’operatore postale infatti, dopo aver consegnato la busta e completato l’avviso di ricevimento facendolo sottoscrivere alla persona rinvenuta presso il domicilio del destinatario, provvede ad inviarlo all’agente della riscossione notificante, ma non spedisce al debitore alcuna comunicazione dell’avvenuta notificazione, a differenza di quanto in generale prescritto dall’art. 7 della L. n. 890/1982 per le notifiche a mezzo del servizio posta di atti giudiziari e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 in materia di avviso di accertamento.
3. Osservazioni conclusive e prospettive future
Anche se la Corte Costituzionale ha precisato di avere nelle premesse delle decisioni in commento ritenuto illegittima la riduzione di garanzie per il destinatario quando l’atto non viene consegnato e non si può quindi avere l’indispensabile ragionevole presunzione di <<effettiva conoscenza>> dello stesso, la medesima Corte non ha però fugato i dubbi sulla legittimità costituzionale del procedimento notificatorio diretto a mezzo posta in caso di compiuta giacenza. La questione non è meramente accademica, in quanto il contribuente ben potrebbe non ricevere concretamente l’avviso di giacenza[11].
Capita spesso, nella prassi, che l’avviso di ricevimento in questione non risulti sottoscritto dal contribuente, o dai soggetti legittimati a riceverlo; mentre, della compiuta giacenza dell’atto presso l’ufficio postale, non è previsto alcun invio della raccomandata per rendere il contribuente edotto di ciò.
Un primo indirizzo giurisprudenziale nell’affermare che per la notifica semplificata l’invio della raccomandata “informativa” (la seconda) non è un adempimento essenziale – in quanto l’art. 60, comma 1, lettera b-bis del D.P.R. n. 600/1973, introdotto dall’art. 37, comma 27, lettera a) del D.L. n. 223/2006, che lo prevede, riguarda la notifica eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte – non fa alcuna distinzione e si riferisce non solo al caso della consegna della cartella a persona diversa dal destinatario, ma anche a quella del mancato recapito per temporanea assenza dello stesso o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverla, quindi proprio a quello di irreperibilità relativa[12].
Rileva in proposito la Suprema Corte che la semplificazione insita nella notificazione diretta, pur comportando uno scostamento rispetto all’ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale, non di meno garantisce comunque al destinatario un’effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento, poiché con l’avviso di ricevimento l’operatore postale, in forma sintetica, fornisce la prova dell’avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo.
Il differente iter notificatorio si spiega con la diversità delle fattispecie poste a confronto, comportando la notifica diretta a mezzo del servizio postale un procedimento più agile e semplificato, a tutela delle ragioni del fisco di preminente interesse pubblico.
In ogni caso, sarà rimessa al prudente apprezzamento del giudice ogni valutazione delle ragioni esposte dal destinatario della notifica «diretta» che assume di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto (pur essendosi realizzata la conoscenza legale) per causa a lui non imputabile al fine di accogliere, o no, la richiesta di rimessione in termini.
Tuttavia, l’orientamento interpretativo della Cassazione appena richiamato non pare considerare che il caso esaminato dalla Corte Costituzionale riguardava un’ipotesi di ricezione del plico contenente la cartella da parte del portiere dello stabile; la Corte Costituzionale non ha invero preso in considerazione il caso della compiuta giacenza nella notifica diretta a mezzo posta della cartella, e peraltro le ipotesi in cui si possono ravvisare insufficienti garanzie per il notificatario sono generalmente relative proprio a prescrizioni formali del procedimento di notifica, integranti quindi la conoscenza legale dell’atto, ovvero le ipotesi in cui l’atto non è stato consegnato a persona in diretto rapporto con il destinatario ed il suo domicilio, e chiamato quindi a notiziare quest’ultimo (ipotesi queste ultime nelle quali invece si può ritenere realizzata una ragionevole presunzione di effettiva conoscenza dell’atto).
Si deve quindi dubitare della regolarità del procedimento notificatorio diretto a mezzo posta ordinaria in caso di compiuta giacenza, anche in considerazione del fatto che in esso non è prevista la cd. CAD, vale a dire la comunicazione dell’avvenuto deposito presso l’ufficio postale.
Per quanto riguarda le raccomandate “ordinarie”, a ben vedere, la normativa di settore non prevede l’invio all’interessato dell’avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata, ma si limita a stabilire che il destinatario riceve un “avviso di giacenza”[13], che di norma viene imbucato nella cassetta postale e che indica l’ufficio postale ove può essere effettuato il ritiro.
Sotto tale profilo, può essere interessante rilevare che spesso l’agente postale, che non consegni ad alcuno il plico, nel depositarlo in ufficio vi appone la mera dicitura “avv.” (che sta per “avvisato”). Ma è un’indicazione generica e incontrollata, che sul piano delle garanzie non può tenere luogo dell’invio e ricevimento di una formale comunicazione informativa.
A tal riguardo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 346/1998, aveva già osservato che “la funzione propria della notificazione è quella di portare l’atto a conoscenza del destinatario, al fine di consentire l’instaurazione del contraddittorio e l’effettivo esercizio del diritto di difesa. Compete naturalmente al legislatore, nel bilanciamento tra l’interesse del notificante e quello del notificatario, determinare i modi attraverso i quali tale scopo possa realizzarsi individuando altresì i rimedi per evitare che il diritto di agire in giudizio del notificante sia paralizzato da circostanze personali – come ad esempio l’assenza dalla abitazione o dall’ufficio – riguardanti il destinatario delle notificazioni …. non sembra in ogni caso potersi dubitare che la discrezionalità del legislatore incontri un limite nel fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell’atto e l’oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell’atto notificatogli” [14].
Da questa prospettiva deriva un’ulteriore conseguenza in ordine alla necessità o meno – quanto alla prova del perfezionamento della procedura notificatoria in caso di irreperibilità relativa – della produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento, comprovante l’effettiva ricezione della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito presso l’ufficio postale (c.d. CAD), ovvero della sua spedizione. A tal proposito, si deve ancora evidenziare la sussistenza di contrapposti indirizzi giurisprudenziali sulla disciplina della notifica a mezzo posta nella peculiare ipotesi di temporanea assenza del destinatario.
Ad ogni buon conto, tale contrasto interpretativo sorto tra le sezioni semplici risulta superato con l’intervento delle Sezioni Unite le quali hanno statuito che “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima“[15].
All’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite si è uniformata molta parte della giurisprudenza successiva, secondo cui in mancanza della consegna a mani proprie o a soggetti legittimati a ricevere l’atto e in mancanza dell’attivazione degli ulteriori adempimenti per le notifiche agli irreperibili, le notifiche effettuate dall’INPS, esitate con la compiuta giacenza, non possono essere ritenute regolari[16].
Nondimeno, permangono resistenze, motivate con una presunta diversità di presupposti di fatto. Analizzando la posizione assunta dalla giurisprudenza nel settore tributario[17], infatti, l’esito è stato esattamente l’opposto, poiché dissertando sull’esigenza della semplice spedizione o della ricezione della suddetta raccomandata, la Corte ha comunque ritenuto non dovuto l’avviso non solo nell’ipotesi di consegna a persone abilitate alla ricezione dell’atto, ma anche in quella di mancata consegna (notifica semplificata non andata a buon fine).
Ancora una volta la Suprema Corte di legittimità ha ribadito che, nel caso di specie, è comunque garantita al notificando un’effettiva possibilità di conoscenza della cartella, in quanto, pur mancando la relata, c’è il completamento dell’avviso di ricevimento da parte dell’operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell’avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo.
Tuttavia, se si vuole rispettare sia il monito della Corte costituzionale che l’appena riportato principio delle Sezioni Unite, si dovrebbe concludere che la notifica semplificata vera e propria, cioè eseguita dall’agente della riscossione secondo il regolamento postale ordinario, va ammessa nei soli casi in cui sia possibile la consegna dell’atto.
Ad avviso della dottrina che si è occupata della questione[18], milita a favore del ragionamento della Corte la considerazione che l’art. 26, comma 1, seconda parte, espressamente menziona la ricezione della (prima) busta raccomandata da uno dei soggetti indicati nel secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, dettando la disciplina dell’irreperibilità relativa in un altro comma (il quarto).
In altri termini, la notifica semplificata da parte dell’agente della riscossione dovrebbe ritenersi legittima solo in presenza di questa evenienza, mentre nel caso (di irreperibilità relativa o assoluta) in cui non sia possibile la consegna ad alcuno, dovrebbe continuare ad applicarsi la L. n. 890/1982 e in particolare l’art. 8 della stessa, che regola la notifica a mezzo posta tramite ufficiali giudiziari o messi comunali o messi speciali autorizzati.
Diversamente ragionando è immanente e ingiustificabile il rischio che il debitore incorra senza sua colpa nella decadenza dell’opposizione a ruolo, con avviso dell’esecuzione forzata, non impugnando nei prescritti quaranta giorni la cartella o avviso di addebito a causa della circostanza che il titolo non è mai entrato effettivamente nella sfera di conoscibilità.
Vero è che ragioni d’interesse pubblico possono legittimare forme agevolate di notificazione, ma c’è un limite invalicabile alla discrezionalità del legislatore, che non può mai pregiudicare il fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell’atto e l’oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell’atto notificatogli.
A chiusura della disamina sulla notifica semplificata è da segnalare che, in materia previdenziale, con ordinanza interlocutoria n. 28455 del 30/09/2022 la sesta sezione della Suprema Corte ha ritenuto di recente la questione relativa all’importanza della raccomandata informativa di valenza nomofilattica, sollecitando nuovamente un più approfondito vaglio degli orientamenti contrapposti.
Si attende, dunque, un nuovo intervento da parte della Corte di Cassazione, intervento che potrebbe fare finalmente chiarezza e colmare le lacune normative ancora esistenti in tema di notifica diretta degli atti impositivi.
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Note
[1] Cfr. Cassazione civ., sez. VI, ordinanza 04/06/2020, n. 10585: “la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, costituisce una modalità di notifica alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione. Essa si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza che sia necessario redigere un’apposita relazione di notificazione, né inviare alcuna raccomandata informativa al destinatario, trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta di cui alla legge n. 890 del 1982; tra le tante, nello stesso senso, Cassazione civ., sez. T., ordinanza 11/04/2019, n. 10137; Cass., Sez. 6-5 civ., n. 10037 del 10/04/2019; Cass., Sez. 6-5 civ., n. 29710 del 19/11/2018; Cass., Sez. 6-5 civ., n. 28872 del 12/11/2018; Cass., Sez. L, n. 19270 del 19/07/2018; Cass., Sez. 5, n. 8293 del 04/04/2018; Cass., Sez. 6-5 civ., n. 12083 del 13/06/2016.
[2] Sul tema v. L. LOVECCHIO, Bocciato l’accertamento esecutivo spedito per posta raccomandata, Il Sole 24 Ore, 1luglio 2019; G. RUSSO, Senza agente notificatore l’accertamento immediatamente esecutivo è inesistente, www.iltuotributarista.it, 21 marzo 2017.
[3] Sul tema v.  M. VILLANI, Notifica diretta delle cartelle esattoriali, www.diritto.it, 25 giugno 2018.
[4]  Così, Corte Costituzionale, sentenza 23/07/2018, n. 175: <<nella fattispecie della notificazione diretta, vi è un sufficiente livello di conoscibilità – ossia di possibilità che si raggiunga, per il notificatario, l’effettiva conoscenza dell’atto «stante l’avvenuta consegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, sicché il “limite inderogabile” della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica>>
[5] Si veda, tra le tante, Cassazione civ., sez. T., ordinanza 20/06/2018, n. 16237; Cass. n. 5822/2021; n. 2229/2020; n. 946/2020; n. 19575/2019; n. 10037/2019.
[6] Così C. GLENDI, Notifica degli atti <<impoesattivi>> e tutela cautelare ad essi correlata, in Diritto e Pratica Tributaria, n. 3/2011; v. anche C. GLENDI, <<Luci>> e <<ombre>> sulla Manovra 2010, Corriere Tributario n. 22-2010.
[7] Cfr. R. GARGIULO, Notifica <<diretta>> a mezzo posta della cartella di pagamento, www.treccani.it, 2019.
[8] Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 258/2012. Con specifico riferimento alla notifica di cartelle di pagamento relative a debiti previdenziali secondo l’ordinario procedimento a mezzo del servizio postale ex lege n. 890/1982 – la Corte Costituzionale ha reputato irragionevole che la notificazione del titolo nei casi di irreperibilità relativa, previsti dall’art. 140 c.p.c., possa avvenire (ex art. 60 del D.P.R. n. 600/1973) con la semplice affissione nell’albo del comune, secondo modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella, anziché secondo il principio dell’effettiva conoscibilità dell’atto.
[9] V. Corte Costituzionale, sentenza n. 175/2018 citata.
[10] Sul tema, cfr. Cassazione n. 5347/2018 e n. 19958/2017; conforme, Cassazione, n. 4049/2018, con nota di M. SANCES, Avviso fiscale in compiuta giacenza: quali i termini per impugnare? www.altalex.com, 16 marzo2017; v. anche Cassazione n. 717/2017; 2047/2016; 21281/2015; 18643/2015; 15650/2015.
[11]D’altro canto, la mancata sottoscrizione dell’avviso di ricevimento dell’atto non ritirato potrebbe determinare persino l’inesistenza giuridica della notifica per mancata conoscenza legale dell’atto, atteso che le disposizioni che disciplinano il servizio postale ordinario, diversamente da quanto accade nella notifica a mezzo posta in base all’art. 8 della l. n. 890/1982, non prevedono il perfezionamento della notifica per «compiuta giacenza».
[12] V. Cass. n. 9990/2022; n. 6810/2022; n. 5700/2022; n. 2365/2022; n. 36193/2021; n. 10131/2020; n. 26592/2019; n. 12181/2013.
[13] Il DM 9.4.2001 sul servizio postale non contiene una previsione simile a quella di cui all’art. 8 comma 4 della L. n. 890/1982, limitandosi all’art. 49 a prevedere i termini di giacenza come segue: <<La posta non recapitata, ove previsto, rimane in giacenza presso l’ufficio di distribuzione per il tempo di seguito indicato a decorrere dal mancato recapito: invii semplici: dieci giorni; invii a firma: trenta giorni. Il servizio di giacenza, ove conseguente a mancato recapito, può prevedere il pagamento di un corrispettivo. Trascorsi i termini di giacenza, se non è possibile o dovuta la restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti>>.
[14]Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 23/09/1998, n. 346.
[15] Cfr. Cassazione civ., SS.UU., sentenza 23 febbraio – 15 aprile 2021, n. 10012, con la quale le Sezioni Unite della Cassazione hanno fatto chiarezza sulla disciplina della notifica a mezzo posta nella peculiare ipotesi di temporanea assenza del destinatario.
[16] Così, Tribunale Roma sez. III, sentenza n. 3742/2020. In termini, Tribunale di Udine, sentenza 17/06/2021, n. 48, così massimata: “La notifica in via diretta del concessionario a mezzo posta raccomandata a/r è valida solo in caso di ricezione da parte del destinatario o di alcuna delle persone a ciò legittimate secondo il regolamento postale. In caso di irreperibilità del destinatario, giacchè la normativa non prevede l’avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata ma solo un avviso di giacenza, e giacchè questa formalità è inidonea sia a far decorrere in termini certi il dies a quo per l’eventuale opposizione sia ad assicurare, come prevede l’art. 6 dello Statuto del Contribuente, l’effettiva conoscenza, il concessionario dovrà attivare gli ulteriori adempimenti previsti per le notifiche agli irreperibili”.
[17] V. Cassazione civ., sez. VI, ordinanza 10/04/2019, n. 10037.
[18] Cfr. V. TODARO, Le opposizioni al recupero coattivo dei contributi previdenziali, Pacini Giuridica, 2022.
 

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